Niente «conversione» per le co.co.co. organizzate dal committente
Il Ministero del Lavoro ha precisato che restano comunque collaborazioni coordinate e continuative, a cui applicare la disciplina del lavoro subordinato
Dal 1° gennaio 2016, le co.co.co. organizzate dal committente quanto a “tempi” e a “luogo” di attività vanno trattate come fossero contratti di lavoro subordinato dal punto di vista retributivo, contributivo e di ogni altro genere di tutela (malattia, maternità, permessi, trattamento di fine rapporto e via dicendo). Restano giuridicamente dei rapporti di co.co.co., ma le loro buste paga e i versamenti contributivi a loro riferiti, per fare un esempio, devono obbligatoriamente salire allo stesso livello dei lavoratori dipendenti.
È questo il senso della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2 del DLgs. n. 81/2015 secondo il Ministero del lavoro, in base a quanto chiarito da Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nel corso del Videoforum ...
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