Fondo d’integrazione salariale, dall’INPS istruzioni sulla valorizzazione degli apprendisti
Con il messaggio n. 548 di oggi, l’INPS ha fornito le istruzioni operative su Fondo di integrazione salariale e valorizzazione degli apprendisti nel computo della media occupazionale dei datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
Prima di tutto, l’Istituto ricorda che col messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016 ha fornito indicazioni sulle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 29 del DLgs. n. 148/2015, con decorrenza 1° gennaio 2016.
L’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con nota prot. 457 del 26 gennaio 2016, ha reso noto che, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 28, comma 4 del DLgs. n. 148/2015, risultano immediatamente applicabili le nuove regole ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale. In particolare, il Ministero ha precisato che a tali soggetti si applicano, sempre con decorrenza 1° gennaio 2016, anche le disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, che prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.
Pertanto, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel semestre precedente.
Come già segnalato con messaggio n. 306/2016, in relazione ai datori di lavoro non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (es. chi occupa mediamente da più di cinque a 15 dipendenti), verranno fornite successive istruzioni in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 28, comma 4 del DLgs. n. 148/2015.
I datori di lavoro, che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di 15 dipendenti solo in virtù dell’apporto degli apprendisti nella predetta media occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del presente messaggio, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> e indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941