L’annullamento della ragione di credito travolge il fermo del rimborso
Per le Entrate la sospensione giudiziale osta al fermo del rimborso e il principio dovrebbe essere esteso alla sentenza
La circolare n. 33 del 22 luglio scorso conferma che la sospensione del rimborso IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve avvenire sulla base delle espresse disposizioni di natura tributaria, contenute negli artt. 23 del DLgs. n. 472/1997 e 38-bis del DPR n. 633/1972, mentre il fermo amministrativo ex art. 69 del RD 2440/1923 risulterebbe applicabile solo in via residuale, al di fuori del campo di applicazione delle precedenti disposizioni.
Trova conferma, pertanto, quanto già precedentemente ipotizzato (si veda “Nuova sospensione del rimborso alla prova del fermo” del 25 gennaio 2016) circa la specialità delle norme tributarie sulla sospensione (art. 23 e 38-bis citati), che risultano prevalenti rispetto alla disposizione di carattere generale contenuta nel citato art.
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