Detraibili anche le spese per i servizi scolastici integrativi
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul bonus IRPEF del 19% ex L. 107/2015; sono escluse dall’agevolazione le spese di trasporto
La detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, ma non a quelle relative al servizio di trasporto scolastico. Sono questi gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 di ieri, in relazione alla nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 151 della L. 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. “buona scuola”), ha modificato l’art. 15 del TUIR, in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria:
- riformulando la lett. e) del comma 1, che ora riguarda solo più i corsi di istruzione universitaria, ...
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