Esenti da IVA le commissioni di compravendita di bitcoin
L’Agenzia ha poi precisato che le commissioni percepite assumono rilevanza anche ai fini IRES e IRAP
Ieri, 2 settembre 2016, con risoluzione n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha definito la natura e il trattamento fiscale applicabile alle commissioni percepite da una società che, per conto della propria clientela, effettua operazioni di acquisto e vendita di moneta virtuale o “bitcoin”.
Ai fini dell’imposizione indiretta, l’operazione ha natura di prestazione di servizi finanziari, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 3 del DPR 633/72.
Ai fini dell’imposizione diretta, il componente di reddito è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici derivanti dall’esercizio dell’attività di intermediazione e, conseguentemente, concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP.
Il bitcoin è una tipologia di “criptovaluta ...
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