Curatore responsabile per l’amministrazione dei beni rilasciati
Per lui non sussisterebbe il limite della colpa grave di cui gode l’erede dato il diverso interesse a cui risulta sottesa la gestione dei beni ereditari
Il curatore dell’eredità accettata con beneficio d’inventario, nominato ai sensi degli artt. 507 e 508 c.c., ha il compito di provvedere alla liquidazione concorsuale dei beni del de cuius (ex artt. 498 e seguenti) rilasciati dall’erede ai creditori e ai legatari, ai fini della soddisfazione delle passività ereditarie.
Pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, l’eventuale residuo spetta all’erede. Viene fatta salva l’azione dei creditori e dei legatari, che non si sono presentati, solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nel predetto stato di graduazione (art. 502, comma 3 c.c. ).
Come già rilevato su Eutekne.info, la giurisprudenza tende ...
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