Per la detrazione IVA «vincono» i requisiti sostanziali
Se si può provare la sostanza dell’operazione, il diritto spetta anche senza alcuni requisiti formali
Con le sentenze relative alle cause C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA e C-518/14, Senatex GmbH, del 15 settembre 2016, la Corte Ue è tornata a occuparsi del diritto alla detrazione IVA in relazione ai requisiti formali della fattura di acquisto.
La sentenza relativa alla causa C-516/14 verte sulla controversa possibilità di ammettere in detrazione l’IVA pagata da una società portoghese in qualità di beneficiaria dei servizi giuridici forniti da uno studio legale, in quanto le relative fatture non avrebbero soddisfatto i requisiti formali stabiliti dalla normativa nazionale. In particolare, veniva eccepita dall’Amministrazione finanziaria l’insufficienza della descrizione riportata nelle fatture, dove veniva genericamente indicato “servizi
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