Informativa privacy se la rete aziendale può risalire all’identità dei lavoratori
Per il Garante, il datore di lavoro è obbligato anche quando il sistema consente un illegittimo controllo indiretto dell’attività lavorativa
Il datore di lavoro ha l’obbligo di rendere la dovuta informativa circa il trattamento dei dati personali (art. 13 del DLgs. 196/2003) qualora dall’utilizzo della rete aziendale da parte del personale si possa risalire, ancorché tramite l’intervento dell’amministratore di sistema, all’identità dell’utilizzatore e al controllo circa la sua attività. A tal fine non è sufficiente la presenza e la comunicazione di un regolamento aziendale che detti le regole circa il corretto utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione agli utenti.
È questo il principio espresso dal Garante della Privacy con la decisione 13 luglio 2016 n. 303, pubblicata nella newsletter di ieri.
Nella specie, il personale di un Ateneo universitario aveva lamentato la violazione della disciplina ...
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