Anche senza l’avvertimento per il sovraindebitato precetto valido
Secondo la giurisprudenza di merito, un atto è nullo se è la legge che lo stabilisce
Ai sensi dell’art. 480, comma 2, terzo periodo c.p.c. l’atto di precetto deve contenere anche l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.
Pertanto, con tale disposizione – introdotta dall’art. 13, comma 1, lett. a) del DL 83/2015 (conv. L. 132/2015) – si impone al creditore di rendere edotto il debitore circa la facoltà di evitare l’avvio dell’esecuzione forzata o di impedirne la prosecuzione, avvalendosi delle modalità alternative di soluzione della crisi previste dalla L. 3/2012.
Ma cosa succede nel ...
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