Per il licenziamento disciplinare della madre occorre provare la «colpa grave»
Il requisito non è integrato dal giustificato motivo soggettivo o da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva come giusta causa
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre viene meno quando ricorra la colpa grave di quest’ultima, costituente giusta causa ai sensi dell’art. 54, comma 3 del DLgs. 151/2001. Tuttavia tale requisito non può dirsi integrato dalla mera sussistenza di un giustificato motivo soggettivo o da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva come “giusta causa”, idonea a legittimare la sanzione espulsiva.
È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2004 di ieri, 26 gennaio 2017, ha accolto il ricorso di una lavoratrice, licenziata per giusta causa durante il periodo di gravidanza, per non essersi presentata presso l’ufficio nel quale era stata trasferita e aver protratto tale assenza in modo arbitrario per più di 60 ...
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