Fusione di fondazioni con le regole delle società
Secondo il Tribunale di Roma la disciplina dettata dagli artt. 2501 e ss. c.c. è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche agli enti non societari
In caso di fusione (nella specie, per incorporazione) tra fondazioni, è ammissibile, nei limiti della compatibilità e tenendo conto delle differenze strutturali e di scopo, l’applicazione analogica della disciplina dettata in tema di fusione di società.
Quanto più grandi sono gli enti interessati alla fusione, tanto maggiore deve essere la conformazione all’iter previsto per le società, il tutto sotto il controllo dell’Autorità amministrativa incaricata di procedere all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (la Prefettura) e previo parere dell’Agenzia delle ONLUS (in caso di enti dotati di tale natura), anche al fine di rispettare la volontà dei fondatori in ordine alla corretta devoluzione del patrimonio.
Ad affermarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza
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