Con l’investimento iniziale in beni strumentali «forfetario» a ostacoli
La questione si pone soprattutto per i soggetti che avviano una nuova attività per i quali l’accesso al regime si basa su una valutazione presuntiva
Merita attenzione un particolare aspetto connesso alla valutazione dei requisiti di accesso al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, con specifico riferimento ai soggetti che avviano una nuova attività nel 2017 con contestuale apertura della partita IVA mediante la comunicazione di inizio attività (mod. AA9/12).
A differenza dell’ipotesi in cui l’attività sia già in corso (nel qual caso la permanenza o l’accesso devono essere valutati, almeno per la maggioranza dei requisiti, in base ad un dato storico, ossia basandosi sui risultati del 2016), per accedere al regime ad inizio attività, occorre presumere di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame (così espressamente circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016 n. 10, § 2.4.2).
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