Impugnazione del bilancio privo di rilievi con almeno il 5% del capitale
Il Tribunale di Roma ripercorre la disciplina in materia di invalidità e impugnazione del bilancio
Anche in ragione del periodo dell’anno, appaiono di sicuro interesse le precisazioni che il Tribunale di Roma ha fornito, nella sentenza n. 1949/2016, in ordine alla invalidità e all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio.
Si ribadisce, innanzitutto, l’autonoma rilevanza del principio di chiarezza (rispetto a quelli di verità e correttezza), dalla cui violazione consegue la nullità della delibera di approvazione del bilancio, anche se, in ipotesi, i valori indicati dovessero risultare esatti (cfr. Cass. n. 8204/2004 e Cass. SS.UU. n. 27/2000).
Ne consegue che l’interesse del socio a impugnare tale delibera non è necessariamente da ravvisare in un potenziale pregiudizio economico (si pensi, ad esempio, all’aspettativa alla percezione di un dividendo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41