Consolidato orizzontale, attribuzione di perdite alla fiscal unit con condizioni
Rileva anche l’esercizio di opzione nel periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015
In caso di interruzione di un consolidato orizzontale, le perdite non utilizzate possono permanere in capo alla fiscal unit soltanto al ricorrere congiunto di due condizioni: la coincidenza della società designata ai sensi dell’art. 117, comma 2-bis del TUIR, con la consolidante del preesistente consolidato verticale e l’esercizio dell’opzione effettuato per il consolidato “orizzontale” nel periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015.
Si ricorda come l’art. 6 del DLgs. 14 settembre 2015, n. 147 abbia introdotto la possibilità di attivare un consolidato tra società sorelle residenti sottoposte al comune controllo da parte di una società residente in uno Stato Ue o See, con cui sia in vigore un accordo che garantisca un effettivo scambio di informazioni,
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