Nel coacervo anche le donazioni operate quando l’imposta era soppressa
Per la Cassazione vanno conteggiate tutte le donazioni precedenti, ma non sono applicabili sanzioni
Il coacervo delle donazioni precedenti deve tenere conto anche delle donazioni effettuate nel periodo in cui l’imposta sulle donazioni era stata soppressa.
Tuttavia, ove il contribuente non le abbia conteggiate, non sono applicabili sanzioni, atteso che le norme che disciplinano la materia sono tali da configurare una situazione di obiettiva incertezza normativa.
Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11677, depositata ieri.
Il tema è quello del calcolo del coacervo nell’imposta sulle donazioni, con particolare riferimento alle donazioni da computare.
Nel caso di specie, infatti, un soggetto aveva operato, a favore dei suoi due figli in parti uguali, nel 2011, una donazione del valore di 2 milioni di euro. Dato che il valore dell’atto di donazione ...
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