Nel fallimento applicabile la legge di un altro Stato Ue
Le parti, però, non devono aver scelto tale legge in maniera fraudolenta o abusiva
La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-54/16, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alla legge applicabile in caso di compimento di atti pregiudizievoli nell’ambito di una procedura di insolvenza.
Il caso di specie si caratterizza perché l’atto controverso trovava la sua fonte in un contratto fra due società che, per volontà delle stesse, prevedeva l’applicazione della legge di uno Stato membro (lex causae) diverso dallo Stato di apertura (lex fori concorsus).
Più precisamente, la causa ha ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale italiano nell’ambito di una controversia tra una società in fallimento e un’altra società, entrambi residenti in Italia, ...
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