Il vizio del licenziamento può essere anche solo nella sua motivazione
Un licenziamento legittimo può essere compromesso indicando motivi ultronei e non necessari per il provvedimento, poi non provati in giudizio
Alcune recenti pronunce della Cassazione, sia in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che di risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, dimostrano come, nel motivare il recesso, sia importante limitarsi al minimo indispensabile, senza eccedere nell’indicazione delle ragioni che portano l’azienda ad adottare il provvedimento.
L’obbligo di motivare la risoluzione del rapporto è previsto dalla legge per i dipendenti ordinari, stabilendo il comma 2 dell’art. 2 della L. 604/66 che “la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”.
Per i dirigenti, cui non si applica la L. 604/66, un’analoga previsione è generalmente contenuta nei contratti collettivi, come ad esempio nell’art. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41