Produzione di documenti senza limiti in appello
Ormai si può ritenere consolidata la giurisprudenza favorevole a quanto previsto dall’art. 58, comma 2 del DLgs. 546/92
Si può ormai ritenere consolidato il principio secondo il quale è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti in appello innanzi alle Commissioni tributarie, secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 2 del DLgs. 546/92.
Infatti, nell’ambito del processo tributario non valgono, in breve, le preclusioni stabilite per il rito ordinario dal codice di procedura civile.
Nel caso di specie i ricorrenti impugnavano l’avviso di liquidazione con il quale era stata accertata una maggiore imposta sostitutiva sui mutui, oltre a sanzioni e interessi.
I contribuenti eccepivano la nullità dell’avviso di liquidazione, in particolare, perché sottoscritto da soggetto non autorizzato in quanto mancante di valida delega da parte del capo dell’ufficio o di altro dirigente.
La Commissione ...
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