Il pagamento dei creditori può costituire atto di frode
Si deve trattare di un atto idoneo a ledere il consenso informato degli altri creditori
L’art. 173, comma 1 del RD 267/42 (L. fall.) prevede, fra i casi di revoca di ammissione al concordato preventivo, il compimento da parte del debitore dei seguenti atti: occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, omessa denuncia (con dolo) di uno o più crediti, esposizione di passività insussistenti o commissione di altri atti di frode.
La revoca è altresì disposta, ai sensi dell’art. 173, comma 3 L. fall., se il debitore, durante la procedura di concordato, compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o qualora manchino le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.
Quanto, in particolare, agli “atti di frode”, il legislatore non ha precisato cosa si intenda, lasciando così alla giurisprudenza la
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