Fallimento anche su iniziativa del PM in assenza di procedimento penale
La Suprema Corte estende la legittimazione in tutti i casi nei quali è stata appresa la «notitia decoctionis»
La richiesta di fallimento può essere presentata dallo stesso debitore, da parte di uno o più creditori o, anche, su richiesta del Pubblico Ministero (art. 6, comma 1 del RD 267/42).
Con specifico riguardo al Pubblico Ministero, la richiesta può essere avanzata in seguito all’emergere della c.d. “notitia decoctionis” in due ipotesi (art. 7 del RD 267/42). Innanzitutto, la prima riguarda i casi in cui l’insolvenza risulti nel corso di un “procedimento penale”, ovvero da una serie di ulteriori condotte previste direttamente dal legislatore (cioè, fuga, irreperibilità o latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore medesimo).
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