Tutti gli amministratori rispondono delle omesse ritenute
Per la Cassazione è inoltre responsabile il legale rappresentante in carica al momento dello spirare del termine previsto dalla norma penale
L’omissione di ritenute (dovute o) certificate è una condotta anche penalmente perseguibile ai sensi dell’art. 10-bis del DLgs. 74/2000. Tuttavia, per la responsabilità penale vi sono presupposti in parte differenti rispetto alla normativa tributaria, con particolare riguardo al soggetto a cui l’omissione è riferibile.
Con la sentenza n. 2741 depositata ieri, la Cassazione si sofferma sulla possibile discrasia tra l’identità soggettiva del sottoscrittore della certificazione/dichiarazione e quella dell’autore dell’omissione, potenziale imputato nel procedimento penale.
Secondo la Corte, il tenore letterale della fattispecie incriminatrice fa sì che la certificazione delle ritenute (ovvero la loro dichiarazione) rilevi solo quale fatto che qualifica l’ ...
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