Plusvalenze non imponibili anche con residuo attivo concordatario
La normativa non esclude la detassazione, né la limita, in caso di pagamento integrale di tutti i creditori
L’esecuzione della proposta di concordato preventivo liquidatorio può comportare, talvolta a causa delle procedure competitive (art. 163-bis del RD 267/1942), il realizzo dell’attivo in misura eccedente rispetto al fabbisogno concordatario, conseguendo, quindi, un residuo attivo da distribuire ai soci.
Al ricorrere di tale ipotesi, si pone, tuttavia, un dubbio interpretativo in ordine all’applicabilità dell’art. 86 comma 5 del TUIR, secondo cui “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”. Le incertezze sono alimentate, in particolare, dalla generica formulazione di tale disposizione, nonché
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