Autotutela sostitutiva ammessa anche per l’accertamento anticipato
Il secondo atto non deve necessariamente essere preceduto dal formale annullamento del primo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11510 depositata ieri, nel ribadire alcuni principi, ormai consolidati, in tema di autotutela sostitutiva, giunge ad affermare, sebbene in maniera indiretta, che l’atto sostitutivo non deve necessariamente essere preceduto dalla formale comunicazione di annullamento del precedente.
Sintetizzando, per autotutela sostitutiva si intende il potere attribuito all’ente impositore di annullare un proprio atto affetto da vizi di legittimità (si pensi ai classici casi relativi alla sottoscrizione oppure alla notifica), sempre che ciò sia preceduto da una formale comunicazione al contribuente, siano ancora pendenti i termini per la notifica dell’atto impositivo e non si verifichi una violazione o elusione del giudicato.
Illuminante appare la
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