Prospettiva annuale dell’esercizio per le soglie dimensionali di fallibilità
Si tratta di un dato oggettivo stabilito dal legislatore nell’ambito dei limiti di rilevanza
La regola generale per poter dichiarare il fallimento è prevista all’art. 1, comma 2 del RD 267/42. Tale disposizione individua tre determinati parametri legati a criteri dimensionali, stabiliti dal legislatore e riferiti – facendo ricorso a limiti numerici fissi – all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all’indebitamento.
Più nello specifico, ai sensi della sopra richiamata norma, per evitare il fallimento, occorre dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro (in qualunque modo risulti), ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.
Basta il superamento di anche solo uno di questi
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