Non basta citare il regolamento di condominio contrattuale nell’atto
Il notaio assicura la vincolatività verificando che il cliente conosca tale regolamento
Il notaio davanti al quale il costruttore dell’edificio e il consumatore stipulino un contratto di compravendita deve verificare, caso per caso, che il regolamento contrattuale di condominio sia stato effettivamente consegnato al compratore prima della stipula; l’avvenuta consegna andrà menzionata nell’atto, così da provare che l’acquirente ha avuto modo di conoscerne il contenuto.
Questo è quanto ha chiarito il Consiglio nazionale del Notariato nello Studio n. 7-2018/C, pronunciandosi su vincolatività e opponibilità di tale tipologia di regolamento ed esemplificandone le clausole.
Il regolamento di condominio “contrattuale” è quello predisposto unilateralmente dal costruttore dell’edificio che decida di vendere le singole unità immobiliari. Tale regolamento
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