Attività lavorativa e ragione dell’assunzione a termine devono corrispondere
Alcuni principi espressi dalla giurisprudenza sulla previgente disciplina delle causali continuano a essere attuali
Il c.d. decreto “dignità” (DL 87/2018, conv. L. 96/2018) ha reintrodotto le causali per i contratti a termine (anche in somministrazione) nel caso in cui il rapporto di lavoro superi – anche per effetto di proroghe – 12 mesi di durata ed in qualsiasi caso di rinnovo. La modifica normativa riguarda i contratti a tempo determinato stipulati a partire dal 14 luglio 2018, nonché i rinnovi e le proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
L’assenza della causale comporta la trasformazione del contratto a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’obbligo di giustificare l’apposizione del termine ad un contratto di lavoro non è, però, una novità nel nostro ordinamento. Pertanto, nell’attesa che i giudici del lavoro si pronuncino ...
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