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La mancata adesione non preclude la sospensione del termine

La pronuncia della Cassazione si pone in continuità con il precedente orientamento

/ Alice BOANO

Venerdì, 2 novembre 2018

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21148 del 24 agosto 2018, si è pronunciata sugli effetti del mancato raggiungimento di un accordo in sede di accertamento con adesione.
In base a quanto previsto dall’art. 6 del DLgs. 218/97, il contribuente può, nel rispetto del termine previsto per l’impugnazione (art. 21 del DLgs. 546/92), presentare la domanda di adesione, con conseguente sospensione del termine per il ricorso per un periodo di 90 giorni.

L’effetto sospensivo viene ritenuto operante a prescindere dalla mancata formalizzazione dell’accordo ma presuppone, secondo la giurisprudenza, che il contribuente abbia almeno formulato una proposta scritta o si sia presentato alla data fissata per il contraddittorio (C.T. Prov. Caltanissetta 10 ottobre 2016 n. 1023/1/16).

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