La mancata adesione non preclude la sospensione del termine
La pronuncia della Cassazione si pone in continuità con il precedente orientamento
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21148 del 24 agosto 2018, si è pronunciata sugli effetti del mancato raggiungimento di un accordo in sede di accertamento con adesione.
In base a quanto previsto dall’art. 6 del DLgs. 218/97, il contribuente può, nel rispetto del termine previsto per l’impugnazione (art. 21 del DLgs. 546/92), presentare la domanda di adesione, con conseguente sospensione del termine per il ricorso per un periodo di 90 giorni.
L’effetto sospensivo viene ritenuto operante a prescindere dalla mancata formalizzazione dell’accordo ma presuppone, secondo la giurisprudenza, che il contribuente abbia almeno formulato una proposta scritta o si sia presentato alla data fissata per il contraddittorio (C.T. Prov. Caltanissetta 10 ottobre 2016 n. 1023/1/16).
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