Inammissibile la revocatoria in pendenza del fallimento
Le Sezioni Unite escludono il contrasto interpretativo sulla efficacia costitutiva ex post dell’azione revocatoria
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 30416, depositata ieri, dirimono un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità sulla natura (costitutiva o dichiarativa) della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria promossa dalla curatela ed enunciano alcuni interessanti principi di diritto.
Investite della questione con l’ordinanza interlocutoria 25 gennaio 2018 n. 1894, le Sezioni Unite stabiliscono che la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, ha natura costitutiva, in quanto diretta a modificare, con effetto ex post, una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti gli atti compiuti, fino a quel momento pienamente efficaci, sia ripristinando la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. posta a tutela dei creditori, attraverso
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