Procedura più gravosa solo per il recupero di crediti inesistenti in F24
Nella prassi operativa la disciplina ex art. 27 del DL 185/2008 è però applicata anche per crediti esposti in dichiarazione
L’art. 1 comma 421 della L. 311/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. “avvisi di recupero dei crediti d’imposta”, fornendo così all’Amministrazione finanziaria uno strumento ad hoc per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati.
La legge prescrive che gli avvisi di recupero siano adeguatamente motivati e che vengano notificati secondo le forme dell’art. 60 del DPR 600/73, entro gli ordinari termini di decadenza del potere di accertamento, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato (o 31 dicembre del quarto anno, per le annualità sino al 2015).
Alla luce del loro contenuto, detti atti vengono considerati alla stregua di atti accertativi, da cui discende la possibilità di presentare
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