Per le procedure di crisi, iscrizione dei consulenti del lavoro all’Albo dopo 18 mesi
La mancanza dei requisiti di esperienza è una condizione ostativa all’immediata iscrizione
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (DLgs. di attuazione della L. 155/2017), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019, entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 389 comma 1 del DLgs., decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto nel comma successivo.
Nel comma 2, infatti, sono individuate le disposizioni destinate a entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Vengono in rilievo:
- l’art. 27 comma 1, che attribuisce la competenza “per territorio” al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, e anche l’art. 350, che estende la medesima disciplina (art. 27 comma 1) alle procedure di amministrazione straordinaria ...
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