Senza magazzino, prova «soft» del cessionario in buona fede
Nell’inesistenza soggettiva, la Guardia di Finanza ricorda la necessità di tutelare il cessionario incolpevole
Nelle operazioni caratterizzate da inesistenza soggettiva, la detrazione, in capo al cessionario/committente, non può essere oggetto di recupero automatico, in quanto costui ben può, come spesso accade, essere in buona fede e del tutto ignaro della frode commessa da altri soggetti.
Questi principi sono stati messi bene in risalto dalla Guardia di Finanza in una risposta resa nel corso di Telefisco 2019; richiamando la sentenza n. 24321 del 2018, si ribadisce che il Fisco, per prima cosa, deve, su base oggettiva, dimostrare la conoscenza o la conoscibilità della frode ad opera del cessionario.
Il caso oggetto della domanda riguardava la dimostrazione della buona fede quando il fornitore è stato reperito su internet, i cui prezzi sono concorrenziali e questi operi senza un magazzino.
Occorre dimostrare ...
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