Azioni proprie irrilevanti per aderire al consolidato fiscale
Ai fini dell’individuazione del requisito del controllo per la tassazione di gruppo, si considerano assimilate alle azioni prive di diritto di voto
L’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale richiede che tra consolidante e consolidata sussista un rapporto di controllo, di cui al n. 1 dell’art. 2359 comma 1 c.c. (art. 117 comma 1 del TUIR).
Esso deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio per il quale la società consolidante e la società consolidata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione.
Tuttavia, il requisito del controllo “civilistico” non è sufficiente. Si deve applicare, poi, l’art. 120 comma 1 del TUIR il quale richiede che contemporaneamente la consolidante debba possedere:
- una partecipazione al capitale sociale della società consolidata in misura superiore al 50% (sono escluse le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria); ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41