Note di credito senza dichiarazione integrativa
Nel caso di risoluzione derivante da pronuncia arbitrale, la nota è emessa dalla data in cui il lodo è sottoscritto
L’emissione di una nota di credito deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è manifestato il presupposto che consente la rettifica (o al secondo anno successivo, se il presupposto si è verificato prima del 1° gennaio 2017).
Non è possibile “recuperare” il credito IVA mediante una dichiarazione integrativa “a favore”, presentata oltre il termine ultimo per effettuare la variazione in diminuzione ma entro il termine di decadenza dall’azione accertatrice.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 55/2019, pubblicata nella giornata di ieri.
La fattispecie analizzata nell’interpello aveva ad oggetto una risoluzione contrattuale, intervenuta con la pronuncia di un
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41