Denuncia delle retribuzioni entro il 16 maggio per le imprese cessate nel 2019
L’INAIL ha fornito ulteriori chiarimenti per le aziende che abbiano cessato l’attività a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019
In seguito alla riduzione dei premi e dei contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, operata dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, l’art. 1, comma 1125 ha rinviato una serie di termini legati all’autoliquidazione dei premi (si veda “Rinviati al 16 maggio i termini per l’autoliquidazione 2018/2019” del 9 gennaio 2019), al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe.
In particolare, slitta, dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019, il termine entro cui l’INAIL metterà a disposizione dei datori di lavoro le basi di calcolo del premio assicurativo, che saranno disponibili consultando i servizi “Visualizza basi di calcolo”,
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