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LETTERE

Dal primo albo degli incaricati alla gestione della crisi fuori molti esperti

Sabato, 9 marzo 2019

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Gentile Redazione,
in vista dell’entrata in vigore, il prossimo 16 marzo, dell’art. 356 del Codice della crisi e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) ci premeva rappresentarne le criticità.

Per l’iscrizione all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al DLgs. 14/2019 l’art. 356 richiede ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c):
- l’assolvimento degli obblighi formativi previsti nel DM 202/2014 all’art. 4 comma 5 lettere b (corso 200 ore), c (tirocinio di sei mesi) e d (aggiornamento biennale di 40 ore),
- ovvero, in caso di primo popolamento, la documentata nomina, alla data del 16 marzo 2019, nella funzione di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni.
Se ci si ferma al dato testuale, il provvedimento risulta abnorme per le ragioni che vogliamo segnalare.

In via principale, per accedere al primo popolamento dell’albo la norma non concede la possibilità a tutti i professionisti di documentare la reale esperienza acquisita sul campo.
Confrontandoci con i colleghi ci siamo avveduti che in molti, pur di provata esperienza, non vi rientreranno, nonostante possano documentare un numero di incarichi – anche di grande complessità e importanza – in valore assoluto superiore ai quattro richiesti nella norma, ma non nei quattro anni.

E ciò accade semplicemente perché nel conferimento degli incarichi i Tribunali seguono i medesimi criteri che oggi risultano normati dall’art. 358 comma 3 del ridetto Codice, e cioè “b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico”.
Si corre il rischio, quindi, di escludere dal primo popolamento molti professionisti esperti in tema di crisi d’impresa.

A ciò si aggiunga, in via subordinata, che l’art. 356 non richiama, oltre al comma 5, anche il comma 6 dell’art. 4 del DM 202/2014.
Ciò comporta che i professionisti esclusi dal primo popolamento per le ragioni rappresentate al precedente punto, per poter accedere all’albo non solo dovranno documentare la frequenza di 200 ore di corso e l’aggiornamento biennale di 40 ore, ma dovranno sottostare ad un tirocinio di sei mesi per acquisire competenze delle quali sono già in possesso e che, senza preclusioni imposte dalla novella, potrebbero mettere a disposizione per la formazione di tirocinanti.

Per quanto precede viene a determinarsi una ingiustificata equiparazione di tali professionisti ai consulenti del lavoro, che per la prima volta figurano tra coloro che possono essere chiamati a svolgere le predette funzioni e ai quali, non potendo in alcun caso accedere al primo popolamento documentando gli incarichi richiesti dalla norma, è doveroso richiedere, per l’iscrizione all’albo, gli obblighi formativi di cui all’art. 4 comma 5 lettere b), c) e d); mentre, come prevede il ridetto comma 6, sarebbe logico consentire agli avvocati e ai commercialisti già incaricati, ma non nei “discutibili” termini richiesti dalla norma, l’esonero dal tirocinio e di documentare la frequentazione di un corso e l’aggiornamento biennale, entrambi di 40 ore.

L’ulteriore effetto distorsivo che si produce in conseguenza di quanto evidenziato sopra, è che, stante l’esplicito richiamo dell’art. 356, il mancato inserimento nel primo popolamento dell’albo precluderà ai professionisti anche di competere per la nomina, da parte dell’OCRI istituito presso la Camera di commercio, quali esperti di cui all’art. 17 per le procedure d’allerta del medesimo Codice della crisi.

Poiché non vogliamo credere che si voglia consentire una ingiustificata penalizzazione dell’esperienza professionale maturata, e l’ennesimo danno economico per la categoria, siamo fiduciosi che possano intervenire tempestive modifiche atte a rimuovere le predette criticità.


Carla Chiola, Antonio Bratti, Gianluca Ghiotti, Alessandra Moscone, Roberta Paradiso, Salvatore Rapino
Componenti della Commissione di Studio Funzioni Giudiziarie ODCEC Pescara

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