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LAVORO & PREVIDENZA

Blocco della rivalutazione senza quota non cumulabile della reversibilità

La Cassazione chiarisce cosa rileva ai fini del raggiungimento della soglia oltre la quale opera lo stop della perequazione delle pensioni per il 2008

/ Giada GIANOLA

Sabato, 9 marzo 2019

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Con la sentenza n. 6872 depositata ieri la Cassazione si è pronunciata sull’operatività del blocco della perequazione automatica per l’anno 2008, previsto dall’art. 1 comma 19 della L. 24 dicembre 2007 n. 247, in relazione alle pensioni di reversibilità, le quali possono cumularsi alle pensioni dirette in misura percentuale (art. 1 comma 41 della L. 335/1995).

Il legislatore con la citata disposizione ha infatti escluso, per il 2008, i trattamenti pensionistici pari ad otto volte il trattamento minimo INPS dall’adeguamento automatico al costo della vita previsto annualmente per le pensioni.
I giudici con la decisione in commento hanno affrontato la questione se, ai fini del raggiungimento della predetta soglia di legge oltre la quale opera il blocco, la pensione di reversibilità

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