Nel consolidato definizione della lite per l’atto che accerta l’imposta globale
Per atti notificati prima dell’introduzione dell’art. 40-bis del DPR 600/73, la solidarietà consente a ciascun ente di definire la lite con beneficio per l’altro
La definizione delle liti pendenti concerne anche gli enti che partecipano al consolidato nazionale e che ricevono, per effetto dell’art. 40-bis del DPR 600/73, l’avviso di accertamento unico.
Poiché l’art. 40-bis stabilisce che il pagamento eseguito dalla consolidante o dalla consolidata estingue l’obbligazione, quale corollario della solidarietà passiva tributaria, e l’art. 6 del DL 119/2018 prevede espressamente che la definizione dell’accertamento da parte di un coobbligato libera l’altro, è chiaro che nell’ambito del consolidato la definizione della lite da parte di un soggetto produce effetti anche per l’altro.
La definizione della lite concerne entrambe le parti, poiché la controversia è decisa unitariamente nei confronti della consolidante
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