Deroga assistita del contratto a termine con causale
Il datore di lavoro è tenuto a indicare la causale anche innanzi all’Ispettorato del Lavoro
L’attuale disciplina del contratto a tempo determinato, dettata dagli artt. 19-29 del DLgs. 81/2015, prevede che il termine possa essere fissato, senza indicare una ragione giustificatrice, fino ad un massimo di dodici mesi, elevabili a ventiquattro solo in presenza di almeno una delle seguenti causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
L’indicazione della causale è sempre necessaria ogniqualvolta si superi il periodo di dodici mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore a dodici mesi, nonché in ogni caso di rinnovo del contratto tra ...
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