Il nudo proprietario non interviene in assemblea
Si consolida l’orientamento che esclude tale potere, ma si ammette la possibilità di impugnare la delibera adottata
Ai sensi dell’art. 2352 comma 1 c.c., richiamato nelle srl dall’art. 2471-bis c.c., nel caso di usufrutto (o pegno) sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, all’usufruttuario (o al creditore pignoratizio). L’ultimo comma dell’art. 2352 c.c., inoltre, dispone che, salvo che dal titolo risulti diversamente, i diritti amministrativi “diversi” da quelli previsti nella disposizione normativa spettano, nel caso di usufrutto (o di pegno), sia al socio sia all’usufruttuario (o al creditore pignoratizio).
In relazione al diritto di intervento in assemblea, sia la dottrina che la giurisprudenza di merito tendono ad affermare che, in ragione dello stretto legame tra diritto di intervento e voto, lo stesso spetti in via esclusiva ...
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