Si dovrebbero valutare i costi/benefici di medio periodo dei controlli nelle srl
Gentile Direttore,
avevo salutato con soddisfazione le nuove soglie di nomina degli organi di controllo nelle srl, introdotte, con il DLgs. 14/2019, dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e guardo con delusione l’imminente scelta del legislatore di tornare sui propri passi.
Mi sento quindi in dovere di intervenire nel dibattito che si sta sviluppando su questo tema.
Lo spirito della riforma è stato quello di intervenire per tempo, alle prime avvisaglie di crisi, per cercare di superare le difficoltà prima che la situazione si aggravi. A questo fine sono state introdotte le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e sono state abbassate le soglie che, nell’art. 2477 c.c., obbligano alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl. Le piccole srl non sono affatto meno esposte ai pericoli di crisi, ma è proprio in queste realtà che la vigilanza di un professionista esperto, che si ponga a fianco dell’imprenditore, spesso lasciato solo, può dare i migliori risultati.
Il dibattito si concentra sui costi del controllo che graverebbero sulle piccole srl. Ma una corretta valutazione dovrebbe considerare i costi/benefici di medio periodo per l’impresa e i costi/benefici per il sistema Paese.
Senza i benefici dell’allerta da parte delle funzioni di controllo, sarebbero più numerose le piccole srl che, aggravandosi le difficoltà, dovrebbero ricorrere alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Ben più consistenti sarebbero i costi da sostenere per l’assistenza legale, l’advisor e l’attestatore, anche quando le procedure di regolazione dovessero avere successo.
E quali potrebbero essere i benefici per i creditori, i finanziatori, i dipendenti, in generale gli stakeholder delle imprese, se le procedure di allerta riuscissero davvero a contenere il ricorso alle procedure di regolazione e le insolvenze.
La scelta di un’impresa di organizzarsi come srl comporta la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali al patrimonio dell’impresa. Questa scelta dà luogo a una responsabilità nei confronti degli stakeholder, così che gli obblighi di nomina delle funzioni di controllo costituiscono un presidio a loro difesa.
Ma siamo poi sicuri che i costi per le funzioni di controllo sarebbero così insopportabili? Facciamo qualche conto.
Una piccola srl potrebbe limitarsi a nominare un revisore individuale. Per una srl con 2 milioni di fatturato e 2 milioni di totale attivo, senza particolari profili di rischio, utilizzando i criteri suggeriti dal CNDCEC (Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori – CNDCEC aprile 2018 – Cap.7), la revisione comporterebbe un impegno di circa 80 ore, che, valorizzate a un compenso di 80 euro all’ora, vicino a quanto previsto dalla abrogata Tariffa professionale, comporterebbe un costo di circa 6.400 euro all’anno, con un impatto ancora minore sul risultato d’esercizio, considerando gli effetti fiscali.
Alla luce dei potenziali benefici, non mi sembra certo un costo insopportabile.
Dispiace infine che molte delle voci che si levano per alzare le soglie degli obblighi di nomina siano di colleghi professionisti, in un’ottica di protezione dei clienti di corta visione e di breve periodo.
La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza costituisce un sicuro passo avanti e un’opportunità per il sistema Paese. È importante che abbia successo ed è auspicabile che la professione faccia la sua parte.
Gaspare Insaudo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Di Milano
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