La rottamazione del 31 luglio è autonoma rispetto alla precedente
Se si è presentata domanda entro il 30 aprile rottamando solo alcuni ruoli, si può trasmettere un’altra domanda entro fine luglio per aggiungerne
Grazie alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del decreto crescita (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019), sia per la rottamazione dei ruoli sia per il saldo e stralcio è stato posticipato, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine di presentazione della domanda.
Nulla cambia, invece, relativamente all’ambito applicativo degli istituti: per la rottamazione, infatti, continua a doversi trattare di ruoli consegnati dal 2000 al 2017, e il beneficio è sempre lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Occorre, quindi, pagare tutte le somme a titolo di capitale, a differenza di quanto può dirsi per il saldo e stralcio, ove, in funzione dell’indice ISEE, viene meno una quota più o meno consistente del capitale.
Restando ...
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