Dividendi Italia-Svizzera in esenzione da ritenuta
L’accordo tra Unione europea e Svizzera del 26 ottobre 2004 richiede, però, condizioni «rafforzate» rispetto allo scenario intracomunitario
Con una previsione costruita sulla falsariga della direttiva comunitaria 2011/96/Ue “madre-figlia” (recepita nell’art. 27-bis del DPR 600/73), al ricorrere di condizioni similari le società residenti in Italia, “figlie” di società di capitali svizzere, possono esimersi dall’applicare qualsivoglia prelievo alla fonte in occasione della distribuzione dei dividendi.
A dispetto della ritenuta del 15% prevista dall’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, in base all’art. 15 dell’Accordo tra Unione europea e Svizzera del 26 ottobre 2004 (sostituito, senza modifiche su questo punto, dall’art. 9 del Protocollo approvato con la decisione Ue n. 2400 dell’8 dicembre 2015), i dividendi corrisposti dalle ...
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