Regime daziario di favore solo con trasporto diretto
La Suprema Corte ha disconosciuto l’origine preferenziale dichiarata dallo spedizioniere
Tenuto conto che l’origine preferenziale delle merci importate costituisce un regime speciale di favore per l’operatore commerciale, in caso di contestazione spetta a quest’ultimo dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, compreso il rispetto del requisito del “trasporto diretto” delle merci. Si tratta, in sintesi, del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24255 di ieri, 30 settembre 2019.
Il caso esaminato riguarda l’importazione di tessuti di cotone greggio dichiarati dallo spedizioniere di origine “Turkmenistan preferenziale” con applicazione del relativo trattamento daziario agevolato. La spettanza di questo beneficio è stata contestata dall’Agenzia delle Dogane, tuttavia, a fronte della ...
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