Licenziamento per ragioni economiche con effettiva modifica organizzativa
Se il perseguimento del profitto è fine a sé stesso e prescinde da una riorganizzazione, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo
Un datore di lavoro non può licenziare un dipendente per assumerne un altro che usufruisca di sgravi, in quanto lo scopo di risparmiare, sfruttando tali agevolazioni, non integra gli estremi di un licenziamento legittimo.
Tale principio è affermato dall’art. 1 comma 104 della L. 205/2017, secondo cui possono usufruire degli sgravi per le nuove assunzioni solo i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano proceduto né a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/91, nella medesima unità produttiva.
Pur in presenza di tale disposizione, non è tuttavia configurabile nel nostro ordinamento un divieto generale di licenziamento per ragioni economiche volte a incrementare i profitti dell’azienda.
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