La restrizione del bonus alle facciate visibili da suolo pubblico è eccessiva
Spettabile Redazione,
mi preme proporre una riflessione su un passaggio della recente circolare n. 2/2020 dell’Agenzia delle Entrate che contiene, a mio avviso, una limitazione eccessiva. Mi riferisco alla restrizione del c.d. bonus facciate alle sole facciate dell’edificio che siano “visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
È chiaro che l’endiadi proposta dalla legge (“facciata esterna”) ha creato una forte perplessità degli operatori visto che (come ricorda la Scheda Eutekne sull’argomento) la facciata è intrinsecamente collegata al muro maestro che per forza di cose risulta “esterno” in modo imprescindibile. Si può quindi condividere l’esegesi dell’Agenzia che, per dare un significato oggettivo alla parola “esterno”, essa deve per forza di cose essere riconducibile ad una facciata visibile anche da luoghi non appartenenti allo stabile in questione.
Penso si possa condividere la logica per cui, ad esempio, le facciate interne di uno stabile chiuso a quadrilatero, come un fortino, debbano essere escluse dall’agevolazione a causa del tenore letterale della norma.
Mi chiedo però, anche condividendo la ratio di fondo della riqualificazione del decoro urbano, perché debbano essere escluse quelle facciate (che nei centri urbani sono tante) che sono visibili dagli edifici confinanti, ma che non sono visibili dal suolo pubblico.
Il decoro dell’immobile gioverebbe, in quest’ultimo caso, anche alla pletora dei vicini che, nell’opinione dell’Agenzia, risulterebbero penalizzati solo dalla circostanza casuale che la facciata in questione non sia visibile dalla strada.
Allo stesso modo, una ingiustificabile disparità si paleserebbe a vantaggio di taluni edifici che risultino, anche da lontano, anche per poco, visibili da luogo pubblico, ancorché poco trafficato, a danno di edifici visibili da tante persone, ma dall’interno di luoghi non soggetti a pubblico passaggio.
Sono fermamente convinto che la specificazione dell’Agenzia in questo senso sia immotivata ed irragionevole, con profili di illegittimità.
Alessandro Cerati
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41