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IL CASO DEL GIORNO

Deducibile fiscalmente l’assegno di mantenimento solo se periodico

/ Giorgio MOLINARI e Pietro SEMERARO

Mercoledì, 25 marzo 2020

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L’art. 10 comma 1 lett. c) del TUIR riconosce la deducibilità in capo all’erogante degli assegni periodici corrisposti al coniuge (a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione, scioglimento, annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti, nella misura in cui risultano da provvedimenti giurisdizionali. Di converso, detti assegni periodici costituiscono materia imponibile in capo al coniuge percipiente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. i) del TUIR.

In giurisprudenza e dottrina si è a lungo discusso se la disciplina fiscale appena richiamata possa applicarsi anche agli assegni una tantum corrisposti in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale. La risposta, dopo alcuni ondeggiamenti, è ormai da ritenersi negativa.

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