Indetraibilità IVA nella nautica da diporto con perimetro incerto
Sembrano da considerare anche i natanti da diporto, seppure non espressamente menzionati
L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione delle navi e imbarcazioni da diporto, nonché dei relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e, in ogni caso, è esclusa per gli esercenti arti e professioni (art. 19-bis1 comma 1 lett. b) del DPR 633/72). L’individuazione dell’ambito applicativo di tale norma, tuttavia, solleva alcuni dubbi interpretativi.
Un primo profilo di incertezza riguarda i mezzi di trasporto interessati dalla disposizione. Sulla base del tenore letterale della stessa, infatti, non dovrebbero ritenersi compresi i natanti da diporto, ossia le unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, eccetto le moto d’acqua (art. 3 comma
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