Somme riscosse dalla procedura del fallimento da depositare celermente
Vi è però tuttora la possibilità di effettuare investimenti alternativi
Tra i diversi compiti attribuiti al Curatore nella conduzione della procedura fallimentare una posizione di rilievo, benché non del tutto valorizzata, assume la gestione delle disponibilità liquide, con una norma che, profondamente incisa dalle disposizioni del 2005, ha visto un ulteriore intervento riformatore con la L. 205/2017.
Il tema è oggi declinato dall’art. 34 del RD 267/1942, che regola la sorte delle somme riscosse dalla procedura le quali, a qualunque titolo acquisite, debbono essere “depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione su di un conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore”.
Con pieno arbitrio, dunque, attribuito a quest’ultimo organo che non ...
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