CIG in deroga con pagamento diretto dell’INPS
In ogni caso l’azienda è obbligata a comunicare i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale
Tra le diverse misure presenti nel DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), introdotte per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 22 consente a Regioni e Province autonome di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane, a tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quello agricolo, pesca e Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Sono invece esclusi i datori di lavoro domestico e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, in quanto la norma prevede il riconoscimento solo ai dipendenti già in forza a tale data.
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