Non si arrestano apertura della partita IVA, VIES e lettere di intento
La sospensione non vale per gli adempimenti tributari «prodromici» all’esercizio di diritti
L’art. 62 del DL 18/2020 ha previsto una sospensione quasi generalizzata degli adempimenti tributari i cui termini scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, concedendo la possibilità – ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia – di effettuare tali adempimenti entro il più ampio termine del 30 giugno 2020.
Sono esclusi dalla sospensione, per espressa indicazione dell’art. 62 del DL 18/2020, i versamenti (per i quali è prevista una disciplina “ad hoc”), l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali (una disciplina specifica è prevista per le ritenute d’acconto di lavoratori autonomi e agenti), nonché gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi
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